IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59 e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
   VISTO  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   VISTO,  in  particolare,  l'articolo 10 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 che prevede:
   "Con  le  modalita'  previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire  alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni
ed  i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni
a statuto ordinario";
   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre  2000  recante  "Individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative
in  materia  di  energia, miniere e risorse geotermiche di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
   VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9,
comma  2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
dell'articolo  7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla
Conferenza   unificata   il  22  aprile  1999,  come  successivamente
modificato ed integrato;
   CONSIDERATI  i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei
criteri   definiti  dall'accordo  quadro  generale,  in  merito  alla
ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni
in materia di energia, miniere e risorse geotermiche;
   ACQUISITO,  in  data  20  luglio  2000, il parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
   SENTITA  l'Unione  Italiana  delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
   SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   ACQUISITO,  in  data  17 ottobre 2000, il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni;
   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
   SENTITI    il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  il  Ministro  della funzione pubblica, il Ministro
per  gli  affari  regionali,  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ed il Ministro dell'interno;

                              Decreta:

                                Art.1
                         (Ambito operativo)

   1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni e
gli   enti  locali  dei  beni  e  delle  risorse  finanziane,  umane,
strumentali  e  organizzative  per  l'esercizio  delle funzioni e dei
compiti  in  materia  di  energia,  miniere  e  risorse  geotermiche,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12  ottobre  2000  recante  "Individuazione  dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative
in  materia  di  energia, miniere e risorse geotermiche di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".